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Settembre 2026

Compravendite immobiliari: mercato fermo nel Q2 2026, ma crescono negozi, laboratori e depositi

Nel secondo trimestre 2026 il mercato immobiliare italiano mostra una stabilità del comparto residenziale, con compravendite in lieve aumento (+0,1%) rispetto al 2025, trainate dai Comuni capoluogo e dalle aree del Sud e del Nord Ovest. Le locazioni evidenziano +3,1% su base annua, con una crescita ancora più marcata nei comuni ad alta tensione abitativa (+3,7%).
 
Parallelamente, si osserva una riduzione degli acquisti assistiti da mutuo (47%) e una quota stabile di acquisti “prima casa” (73%), mentre il capitale finanziato supera i 12 miliardi. Questi i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
 
Il comparto non residenziale registra segnali positivi: negozi e laboratori crescono del 5,7%, depositi e autorimesse del 5,2%, contribuendo al +4,7% del terziario commerciale e al +2,6% dell’intero settore non residenziale. Il produttivo torna in territorio positivo (+3%), mentre le compravendite di uffici mostrano una lieve flessione ( 0,6%). Sul fronte delle locazioni, aumentano i contratti transitori e quelli agevolati, sia stabili sia brevi, che registrano incrementi nei canoni e nel numero di abitazioni coinvolte.

Il segmento fondiario evidenzia invece un rallentamento: il settore agricolo interrompe la fase espansiva con una flessione superiore all’8%, mentre il mercato dei terreni segna una contrazione del 6,2%, con oltre 35mila ettari scambiati. Calano sia i terreni agricoli ( 5,6%) sia quelli edificabili ( 15,1%), confermando una fase di debolezza più ampia nel comparto.
 
Complessivamente, il quadro del secondo trimestre 2026 restituisce un mercato residenziale stabile, un non residenziale in espansione selettiva e un settore fondiario in rallentamento, con dinamiche differenziate tra compravendite, locazioni e comparti produttivi.

 

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Concorezzo (MB) - Rif. 21403

In zona industriale strategica e ben collegata alle principali arterie stradali, proponiamo in vendita un capannone artigianale a schiera di 1.092 mq complessivi composto da: Capannone al piano terra di 840 mq, con altezza utile di 8,80 m, completamente privo di pilastri, dotato di due portoni carrabili e soppalco di 252 mq al piano primo, attualmente usato come deposito e trasformabile in uffici. La soluzione è oggetto di una completa ristrutturazione, che comprende il rifacimento di pavimentazioni, muri perimetrali, tetto, portoni e servizi igienici e verrà inoltre consegnato con impianto di illuminazione a LED di nuova installazione. Completa la proprietà un cortile esclusivo recintato di 230 mq sul fronte dell'immobile, oltre a un'ampia area condominiale sul retro, dotata di doppio accesso carrabile, che facilita la movimentazione di mezzi pesanti e le operazioni logistiche. Possibilità di raddoppiare la metratura con immobile adiacente. Libero subito.   

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Cologno Monzese (MI) - Rif. 21364

In Viale Lombardia, Proponiamo in vendita a reddito, immobile commerciale indipendente, situato in posizione strategica a pochi passi dalla metropolitana M2 (Linea Verde) e nelle immediate vicinanze delle Tangenziali Est e Nord. L'edificio, di circa 1.800 mq complessivi, si sviluppa su tre piani fuori terra oltre a un piano seminterrato. Il piano rialzato ospita uno spazio commerciale di circa 190 mq e un ufficio di circa 180 mq, entrambi locati. Il primo e il secondo piano, di circa 450 mq ciascuno, sono costituiti da ampi open space serviti da ascensori e vano scala. L'immobile dispone di impianto di climatizzazione estiva e invernale, impianto antincendio, rete dati, impianto elettrico, 4 ascensori e 2 servizi igienici per piano. Completano la proprietà magazzini al piano seminterrato con accesso carraio e numerosi posti auto. Grazie alle ottime finiture, all'elevata visibilità e alla posizione strategica, rappresenta un'interessante opportunità di investimento con redditività immediata. 

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Morosità condominiale e fondo patrimoniale:
l’istituto può bloccare le richieste del condominio?

Costituire un fondo patrimoniale non significa rendere automaticamente impignorabile l’immobile che ne fa parte; la protezione prevista dalla legge opera, infatti, in presenza di specifiche condizioni e riguarda soprattutto i debiti estranei ai bisogni della famiglia. Che cosa accade, quindi, quando il proprietario di un immobile inserito nel fondo non paga le spese condominiali?La risposta della giurisprudenza è chiara: il fondo patrimoniale, in linea generale, non impedisce al condominio di recuperare le somme dovute e di agire sull’immobile per soddisfare il proprio credito.Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 23163 del 31 ottobre 2014, pronunciata proprio in relazione a un credito condominiale ed è stato ripreso e ribadito dalla giurisprudenza negli anni seguenti.

Fondo patrimoniale: che cosa protegge davvero?
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile, consente ai coniugi di destinare determinati beni ai bisogni della famiglia.La disposizione centrale, per quanto riguarda i creditori, è l’articolo 170 del codice civile, secondo cui l’esecuzione forzata sui beni del fondo e sui relativi frutti non può essere intrapresa per obbligazioni che il creditore sapeva essere state contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia.È quindi importante chiarire un equivoco frequente: il fondo non protegge indistintamente da tutti i debiti, in quanto la tutela opera, a determinate condizioni, quando il debito è estraneo alle esigenze familiari. Se, infatti, l’obbligazione è collegata a tali esigenze, il limite previsto dall’articolo 170 non impedisce al creditore di agire sui beni del fondo.

Perché le spese condominiali non sono protette dal fondo?
La questione è stata affrontata direttamente dalla Cassazione con la sentenza numero 23163/2014.Le spese condominiali relative a un immobile inserito nel fondo sono collegate alla gestione, conservazione e utilizzazione del bene stesso e, quindi, possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia. È proprio questo il punto decisivo: non essendo un debito estraneo ai bisogni familiari, l’obbligazione per le spese condominiali non beneficia della protezione prevista dall’articolo 170 del codice civileDi conseguenza, la costituzione del fondo patrimoniale non impedisce al condominio di procedere al recupero delle quote non pagate e, in presenza dei presupposti dell’esecuzione forzata, di agire anche sull’immobile vincolato.
La Corte ha ricondotto allo stesso ambito anche le spese processuali sostenute dal condominio per ottenere il pagamento del credito.

Il condominio può pignorare l’immobile?
Per le spese condominiali relative all’immobile inserito nel fondo, la risposta può essere affermativa.
La presenza del fondo non costituisce, infatti, un ostacolo assoluto all’esecuzione. Il condominio può utilizzare gli ordinari strumenti di recupero del credito e, una volta ottenuto un titolo esecutivo, procedere nei confronti del debitore secondo le regole previste dalla legge.
Naturalmente, come per ogni procedura esecutiva, devono essere rispettati tutti i relativi presupposti. Il punto specifico chiarito dalla Cassazione è che il vincolo del fondo patrimoniale, da solo, non consente di sottrarre l’immobile al recupero delle spese condominiali.

Che cosa deve sapere il condomino moroso?
Per chi possiede un immobile inserito in un fondo patrimoniale, la regola è quindi piuttosto semplice: il fondo non consente di sottrarsi al pagamento delle spese condominiali relative all’immobile.
Se il debito riguarda la gestione e il mantenimento della casa familiare, esso è riconducibile ai bisogni della famiglia e non rientra nella particolare tutela prevista dall’articolo 170 del codice civile per le obbligazioni estranee a tali bisogni.
Questo non significa, naturalmente, che ogni creditore possa sempre aggredire qualsiasi bene compreso nel fondo. L’articolo 170 continua a svolgere la sua funzione di tutela, ma deve essere applicato verificando concretamente la natura del debito, il suo rapporto con le esigenze familiari e, soprattutto, la conoscenza dell’eventuale estraneità da parte del creditore.

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