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Aprile 2026

Prezzi e locazioni, i trend del mercato immobiliare italiano
nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, secondo il Team Research di Dils, gli investimenti nel mercato immobiliare italiano hanno raggiunto circa 2,6 miliardi di euro, un dato in linea con la media decennale ma in lieve flessione del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025, a conferma della resilienza e dell’attrattività del sistema Paese che continua a catturare l'interesse di capitali nazionali e internazionali nonostante le diffuse incertezze globali.

Il settore Retail si conferma l’asset class più dinamica con oltre 650 milioni di euro investiti, in crescita del 22% sul Q1 2025 e trainato da investitori istituzionali focalizzati su Factory Outlet, High Street e Retail Park, seguito dal settore Hospitality che si posiziona al secondo posto con circa 510 milioni di euro; quest'ultimo, pur in contrazione del 27% rispetto a un brillante 2025, si mantiene in linea con la media storica, guidato da capitali esteri interessati a strutture balneari e dimore storiche, con Milano e Roma sempre protagoniste del turismo.

Nel comparto della Logistica, sebbene i volumi di investimento abbiano registrato una contrazione del 52% fermandosi a circa 310 milioni di euro con un'attività concentrata prevalentemente su singoli asset, il trimestre ha segnato il livello record storico di take-up (assorbimento di spazi) per un Q1 con ben 836.000 mq locati, un balzo del +59% sul 2025 che sta spingendo al rialzo i canoni prime nazionali a Milano (72 €/mq/anno), Roma, Bologna e Piacenza, spinti da una forte domanda per immobili di alta qualità e di nuova costruzione.

Il settore degli Uffici ha invece attratto investimenti per circa 400 milioni di euro, registrando un calo del 20%, con Roma che emerge come il mercato più dinamico grazie alla vendita di un trophy asset nel CBD, mentre a Milano c'è grande attesa per la finalizzazione nel secondo trimestre di un mega-deal da oltre 1,4 miliardi di euro in Via Montenapoleone; sul fronte delle locazioni direzionali (occupier), Milano ha registrato un rallentamento dei volumi locati (-35%, pari a 70.000 mq) causato principalmente dalla scarsità di immobili di Grado A/A+ nei sottomercati di pregio dove la vacancy è sotto il 2%, mantenendo i canoni prime stabili a 850 €/mq/anno, a differenza di Roma che ha visto un incremento del 14% degli assorbimenti (38.000 mq) trainato da grandi operazioni e con canoni stabili ma precedentemente rivisti al rialzo.

Risultano particolarmente brillanti e in forte ascesa i settori Living e Alternative, i quali hanno raddoppiato i rispettivi volumi rispetto al Q1 2025 raccogliendo oltre 380 milioni di euro il primo (sostenuto al 60% da operazioni Built to Sell a Milano e per il 36% dallo Student Housing nel Nord Italia) e oltre 360 milioni il secondo (guidato per oltre il 60% dal segmento Healthcare con un importante portafoglio di RSA), segnando per il residenziale il miglior avvio degli ultimi quattro anni all'interno di un contesto macroeconomico in cui le compravendite domestiche del 2025 avevano toccato le 766.753 transazioni (+6,6%), pur mostrando a fine anno segnali di stabilizzazione con tassi sui mutui in leggero rialzo al 3,51% e dinamiche di locazione eterogenee tra contratti standard e transitori nei grandi centri urbani.

Guardando infine all'outlook di breve periodo, il 2026 si sta dimostrando fortemente condizionato da fattori esogeni, come le tensioni internazionali che impongono cautela ai mercati finanziari, e fattori endogeni, tra cui spicca l'apprensione per le persistenti criticità nei processi urbanistici a Milano; questa combinazione di elementi ha tenuto in stand-by o fatto posticipare circa un miliardo di euro di investimenti che, se finalizzati nel primo trimestre, avrebbero garantito al mercato italiano un risultato da record assoluto, sebbene i solidi fondamentali del sistema continuino a mitigare i rischi offrendo ampie e crescenti opportunità di diversificazione settoriale.

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Concorezzo (MB) - Rif. 12062

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Libero subito.

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Nelle immediate vicinanze delle principali arterie autostradali, proponiamo in esclusiva capannone d'angolo di 690mq circa con cortile privato carraio di 150mq circa. L'immobile è su due livelli: al PT  troviamo la zona a capannone di circa 500mq ed una zona uffici (climatizzata) di circa 50mq; al P1 troviamo ulteriore zona uffici (climatizzata) di circa 140mq divisa in 4 stanze. In entrambi i piani sono presenti i servizi igienici. Capannone luminoso, dotato di 2 passi carrai, altezza circa 7mt. Struttura realizzata nei primi anni 2000, si presenta in ottime condizioni. Presenti 5 posti auto interni riservati. Disponibile dal 1° novembre. 

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La delibera può essere impugnata solo dai condomini?

Nel linguaggio corrente si sente spesso affermare che una delibera condominiale può essere contestata solo da chi è condomino, tuttavia non è sempre così. La regola, infatti, vale soltanto per i vizi che danno luogo all’annullabilità della delibera ne cui caso opera l’articolo 1137 del codice civile, che consente di chiedere l’annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, entro il termine di trenta giorni.

Diverso è il caso in cui la delibera sia nulla poiché, in questa circostanza, non si discute più soltanto della regolarità interna del procedimento assembleare, ma della validità stessa dell’atto, e torna allora in primo piano l’articolo 1421 del codice civile, secondo cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Quando la delibera è nulla e non solo annullabile
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che la nullità delle delibere condominiali rappresenta un’ipotesi residuale, ma molto netta. Le Sezioni Unite, con la sentenza numero 4806 del 7 marzo 2005, hanno affermato che sono nulle le delibere:

  • prive degli elementi essenziali;
  • quelle con oggetto impossibile o illecito;
  • quelle che escono dalla competenza dell’assemblea;
  • quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose comuni o sulla proprietà esclusiva dei singoli.

La giurisprudenza confortata da successive sentenze della Suprema Corte ha poi confermato che la regola generale, nel sistema, resta l’annullabilità, mentre la nullità resta confinata ai casi di più grave carenza di potere decisionale o di radicale invalidità dell’oggetto.

In modo semplice, l’assemblea può decidere sulla gestione dei beni e dei servizi comuni, ma non può spingersi oltre. Se una maggioranza pretende di imporre limiti, vincoli o sacrifici su beni in proprietà esclusiva, oppure su beni appartenenti a terzi, non si è più davanti a un uso scorretto del potere assembleare: si è davanti a una decisione adottata senza potere. È questo il punto che trasforma l’illegittimità in nullità; e proprio perché la nullità colpisce l’atto nella sua stessa struttura, la relativa azione non può essere confinata entro i soli rapporti interni tra condominio e condomini.

Perché anche il terzo può avere titolo per agire?
Quando si parla di delibera nulla, il riferimento normativo centrale non è più soltanto l’articolo 1137, ma l’articolo 1421 (codice civile). La disposizione usa una formula molto ampia: “chiunque vi ha interesse” e questo significa che la legittimazione non appartiene solo alle parti del rapporto in senso stretto, ma anche a soggetti diversi, purché la delibera incida concretamente sulla loro sfera giuridica. Non basta, quindi, una curiosità astratta o un dissenso di principio; serve un interesse reale, attuale e diretto. Ma quando questo interesse esiste, non vi è ragione per negare tutela solo perché il soggetto leso non riveste formalmente la qualità di condomino.

È qui che si coglie la vera differenza tra annullabilità e nullità:

  • nell’annullabilità, ciò che viene in rilievo è soprattutto il corretto formarsi della volontà assembleare: convocazione, quorum, maggioranze, regole procedurali. Per questo è logico che ad agire siano i soggetti che partecipano o dovrebbero partecipare alla vita del condominio;
  • nella nullità, invece, il fuoco si sposta sul contenuto dell’atto e sui limiti oggettivi del potere dell’assemblea. Se l’assemblea invade una sfera giuridica che non le appartiene, il problema non riguarda solo i condomini, ma anche il proprietario esclusivo o il terzo direttamente inciso dalla decisione.

Il caso del cortile privato gravato da servitù
La Cassazione, con la sentenza 18 marzo 2026, n. 6489, ha dato a questo principio una formulazione particolarmente chiara. Il caso riguardava una società proprietaria esclusiva di un cortile interno, sul quale il condominio vantava soltanto una servitù di passaggio. L’assemblea aveva deliberato la sostituzione delle serrature dei varchi carrabili, limitando l’accesso all’area.

La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione sostenendo che la società, pur essendo anche condomina per altra unità immobiliare, nel giudizio contro la delibera potesse far valere solo la propria posizione di condomina, non quella di proprietaria del fondo servente. 

La Cassazione ha cassato questa impostazione, affermando che la limitazione della legittimazione ai soli condomini si giustifica nelle ipotesi di annullabilità, ma non quando si deduce la nullità della delibera. In tal caso, anche il terzo interessato può proporre un’azione di mero accertamento, perché la nullità è fatta valere da chiunque vi abbia interesse. 

La Corte ha aggiunto un passaggio molto importante: il fatto che il soggetto leso possa eventualmente agire anche con altri rimedi giuridici non elimina il suo interesse a ottenere una pronuncia che dichiari nulla e inefficace nei suoi confronti la delibera assembleare. In sostanza, la tutela del terzo non è subordinata all’uso di azioni alternative. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha quindi ritenuto irrilevante la “duplicità” della posizione della società e ha rinviato la causa alla Corte d’appello perché esaminasse davvero la validità della delibera, senza negare in astratto la legittimazione della proprietaria del cortile.

La pronuncia del 2026 è importante perché offre una risposta chiara a un problema che, nella pratica, ricorre spesso. Può accadere che l’assemblea deliberi su cortili, aree di manovra, muri, spazi di accesso o altri beni che non sono condominiali, in questi casi non ci si trova più semplicemente davanti a una delibera illegittima bensì ci si trova davanti a una delibera nulla, e quindi contestabile anche da chi condomino non è.

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